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*Il Consiglio dei Ministri ha approvato poco fa i cinque Decreti Legislativi per l'attuazione della riforma dello Sport*

I Decreti erano stati presentati nello scorso autunno dal ministro Vincenzo Spadafora, quando era ancora in carica il governo Conte.

Tra le novità più importanti l'abolizione del vincolo sportivo ed il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo.

L'approvazione del Consiglio dei Ministri doveva arrivare entro il 28 febbraio 2021 - pena il decadimento e la ripartenza dell'iter dall'inizio - ed i cinque Decreti sono arrivati in pre-Consiglio dei Ministri senza attendere il parere delle Commissioni Parlamentari; da qui la svolta quasi imprevista.

Per quanto riguarda l'abolizione del vincolo sportivo (ad oggi un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della Società per la quale è tesserato e, quindi, non può praticare lo stesso sport con altra società) partirà tra 5 anni, mentre il lavoratore sportivo, a partire da luglio 2022, verrà regolarizzato con il versamento di contributi previdenziali per chi supererà la no-tax area di 10.000 euro annui.

*Ecco una sintesi dei cinque Decreti approvati*

1. Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica ed anche della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico, sia nel settore professionistico.

Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela ed il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.
Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.

Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.
È stata, inoltre, introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.

2. Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo)

Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi ed incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.

3. Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (decreto legislativo)

Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge delega prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.

4. Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (decreto legislativo)

Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega ed interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica, sia in quello del contrasto alla violenza di genere.
Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
Sul fronte del contrasto alla violenza di genere, il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale da parte di Federazioni sportive discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva ed Associazioni benemerite.

5. Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo)

Il decreto attua l’articolo 9 della legge delega ed interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.
In particolare, il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.

Rispetto al cosiddetto Decreto Uno, quello sulla Governance, non approvato, sono state estrapolate due norme inserite negli altri decreti approvati. La prima obbliga il Coni a promuovere la parità di genere a tutti i livelli ed in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne in ruoli di gestione e responsabilità. Un’altra norma, che rappresenta una rivoluzione culturale molto importante, riguarda l’accesso degli atleti paralimpici nei corpi civili dello Stato.


Si rimane in attesa della pubblicazione dei 5 Decreti Legislativi sopra citati per verificare il testo definitivo di ciascuno di essi approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri.

(fonte del testo: Dott.sa Beatrice Masserini dello Studio Cassinis di Milano)

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